turnandrè (ritorna)
La circolare n. 39/E emanata dall'Agenzia delle Entrate il 19
agosto 2005, comunicato stampa, fornisce
importanti chiarimenti in merito alla deducibilità delle erogazioni liberali
effettuate a favore di organismi del terzo settore, previste dall'articolo 14
del decreto legge n. 35 del 2005.
Il suddetto articolo 14, rubricato "Onlus e terzo settore" è stato
approvato nell'ambito del più ampio "Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale" recato dal decreto legge 14 marzo 2005,
n. 35 ("decreto sulla competitività"), convertito con modificazioni
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
In realtà le disposizioni recate dall'articolo 14 in argomento hanno visto la
luce dopo un iter lungo e complesso, la cui origine risale a un disegno di
legge predisposto già nel 2001 (cosiddetto "+ dai - versi") che ha
visto intervenire in materia, nel tempo, numerosi parlamentari ed esperti del
settore no profit.
Con l'articolo 14 del decreto legge n. 35, il legislatore è così ulteriormente
intervenuto, attraverso un sistema di deduzioni fiscali che incentiva
l'erogazione di liberalità, a sostegno dell'attività di enti con particolare
rilevanza sociale, quali Onlus, associazioni di promozione sociale, enti che
operano nel settore dei beni culturali, università ed enti di ricerca.
Si riporta, di seguito, una breve sintesi delle novità introdotte dall'articolo
14 del decreto legge n. 35 del 2005, in considerazione dei chiarimenti forniti
dall'Agenzia delle Entrate.
Soggetti erogatori e soggetti beneficiari delle liberalità
Il comma 1 dell'articolo 14 prevede che il beneficio fiscale della deducibilità
dal reddito è fruibile da tutte le tipologie di contribuenti:
- persone fisiche soggette all'Irpef
- enti soggetti all'Ires (individuati dall'articolo 73 del Tuir),
che effettuino erogazioni liberali a favore dei soggetti del terzo settore
tassativamente individuati dalla norma stessa in:
Oggetto delle erogazioni liberali
Possono costituire oggetto di erogazioni liberali deducibili sia denaro che
beni in natura. Non sono state incluse nell'agevolazione le erogazioni di
servizi.
Nella circolare è stato precisato che le erogazioni liberali in natura devono
essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni
della stessa specie o similari).
Si dovrà fare riferimento, pertanto, al valore desumibile in modo oggettivo da
listini, tariffari o mercuriali e, ove possibile in relazione alla natura del
bene, al valore risultante dalla stima di un perito.
In ogni caso - precisa l'Agenzia delle Entrate - il donante, in aggiunta alla
documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, mercuriali,
perizie, eccetera), dovrà farsi rilasciare dal donatario una ricevuta con la
descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei
relativi valori.
Limiti alla deducibilità
L'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti previsti dalla
norma: 10 per cento del reddito complessivamente dichiarato dal soggetto
erogatore, nella misura massima di 70mila euro annui.
Resta ferma, per l'erogante titolare di reddito d'impresa, la facoltà di
applicare le disposizioni previgenti relative ai limiti di deducibilità delle
erogazioni previste dall'articolo 100, comma 2, del Tuir.
Modalità di erogazione delle liberalità in denaro
Nel silenzio della norma, nella circolare sono state richiamate, per analogia,
le modalità previste per le erogazioni liberali a favore delle Onlus
dall'articolo 15, lettera i-bis), del Tuir. Al fine della deducibilità
dal reddito, l'erogazione deve pertanto essere effettuata tramite banca,
ufficio postale e altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del Dlgs
n. 241 del 1997, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari
e circolari.
Non è stata ammessa, ai fini della deducibilità, in assenza di una specifica
previsione normativa, l'erogazione in contanti che non fornisce sufficienti
garanzie di certezza e di trasparenza delle operazioni.
Obblighi contabili a carico del soggetto beneficiario delle erogazioni
Al fine di consentire la deducibilità della liberalità all'erogatore, è
stabilito l'obbligo, a carico di tutti i soggetti beneficiari delle erogazioni,
di tenere una complessa contabilità (scritture contabili e bilancio), a
prescindere dalla natura giuridica del soggetto e dalle sue dimensioni reddituali.
Il bilancio può essere adeguatamente rappresentato da stato patrimoniale e
rendiconto gestionale.
Sul soggetto erogatore delle liberalità grava, pertanto, l'onere di verificare
l'adempimento di tali obblighi contabili da parte del beneficiario.
Tale previsione sembra aumentare la complessità e l'onerosità della gestione
contabile a carico di quei soggetti per i quali il legislatore, in ragione
delle ridotte dimensioni reddituali ovvero per le particolari modalità
operative, ammette la possibilità di ricorrere a una contabilità semplificata.
Tuttavia, nella circolare è precisato che l'obbligo della complessa contabilità
vale solo ai fini della deducibilità delle liberalità erogate ai sensi
dell'articolo 14.
Sanzioni
Qualora il soggetto erogatore delle liberalità esponga nella propria
dichiarazione dei redditi deduzioni operate in violazione dei presupposti di
deducibilità di cui al comma 1 dell'articolo 14 suddetto (appartenenza dei
soggetti beneficiari delle erogazioni alle categorie di enti del terzo settore
espressamente indicate; limiti quantitativi alla deducibilità dal reddito), la
sanzione amministrativa originaria di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs n.
471 del 1997 è maggiorata del 200 per cento.
Inoltre, se il presupposto violato è quello relativo alla sussistenza, in capo
all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali
dichiarati dallo stesso, emerge una responsabilità solidale tra il soggetto
erogatore e l'ente beneficiario e i suoi amministratori per le maggiori imposte
accertate e per le sanzioni applicate (in aggiunta a ogni altra sanzione
prevista da leggi tributarie).
Divieto di cumulo
E' fatto divieto al soggetto erogatore di cumulare le deduzioni in argomento
con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o detrazione di
imposta da altre disposizioni di legge, a prescindere dall'importo delle
liberalità erogate. Pertanto, se tale soggetto usufruisce delle deduzioni
previste dal comma 1 dell'articolo 14, non potrà usufruire per analoghe erogazioni
effettuate a beneficio dei soggetti indicati nel predetto comma 1, di deduzioni
o detrazioni fiscali previste da altre norme agevolative.
In particolare, qualora il titolare di reddito d'impresa, in applicazione della
disposizione recata dal comma 3 dell'articolo 14 ("resta ferma la
facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del Tuir")
effettui liberalità a favore di soggetti indicati sia nel comma 1 dell'articolo
14 del decreto legge n. 35, sia nell'articolo 100, comma 2, del Tuir, lo stesso
ha la facoltà di applicare, in alternativa, l'una o l'altra disposizione nel
rispetto delle relative condizioni. La scelta effettuata deve rimanere ferma
per tutto il periodo d'imposta.
Articolo 10, comma 1, del Tuir
La lettera l-quater) del comma 1 dell'articolo 10 del Tuir, di nuova
introduzione, prevede che dal reddito complessivo delle persone fisiche si
possano dedurre, senza limiti di importo, se non sono deducibili nella
determinazione delle singole categorie di reddito che concorrono a formarlo, le
erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di:
Articolo 100, comma 2, del Tuir
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 100 del Tuir, nella nuova formulazione,
elimina il limite massimo di deducibilità, pari al 2 per cento del reddito
dichiarato dal soggetto Ires e amplia l'ambito soggettivo dei beneficiari delle
erogazioni liberali, comprendendo:
Trasferimenti agevolati
Sono ridotti del 90 per cento gli onorari notarili relativi agli atti di
donazione effettuati ai sensi del comma 7 dell'articolo 14 in esame; sono
esenti da tasse e imposte indirette diverse dall'Iva gli atti relativi ai
trasferimenti a titolo gratuito a favore di:
Entrata in vigore
Le erogazioni liberali in argomento potranno essere dedotte ai sensi della
disposizione recata dall'articolo 14 del decreto legge n. 35 del 2005 se
effettuate a partire dal 17 marzo 2005, data di entrata in vigore del decreto
legge.
Tuttavia, le erogazioni liberali effettuate a favore di fondazioni e
associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela,
promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e
paesaggistico di cui al Dlgs n. 42 del 2004, introdotte nella disposizione in
argomento con la legge di conversione n. 80 del 2005, potranno essere dedotte
se effettuate a partire dal 15 maggio 2005, data di entrata in vigore della
stessa legge di conversione.
Infine, le erogazioni a favore di associazioni e fondazioni riconosciute che
svolgono o promuovono attività di ricerca scientifica, individuate con decreto
del presidente del Consiglio dei ministri, non potranno essere dedotte se
effettuate prima dell'entrata in vigore del Dpcm, citato al comma 7, lettera
c), dell'articolo 14 in oggetto.