Il successivo Reg. (CE) N. 889/2008 della commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli è stato pubblicato sulla GUUE L 250 del 18/09/2008.

Questo ulteriore regolamento era molto atteso: il Reg. (CE) 834/2007, infatti, indica sinteticamente obiettivi, principi e norme generali della produzione biologica, ma è il Reg. (CE) 889/2008 a stabilirne le norme più specifiche e dettagliate.
Si ricorda ai Sigg. Operatori che il Reg. (CE) 889/2008, recante le modalità di applicazione del nuovo regolamento, al Titolo V , Capo 2, Articolo 95 "Misure transitorie", specifica quanto segue:

Reg (CE) 889/2008, Articolo 95

 1. Durante un periodo transitorio che termina il 1°luglio 2010, gli operatori possono continuare ad utilizzare, ai fini dell'etichettatura, le disposizioni previste dal Reg. CEE n. 2092/91 in relazione:
  i) al sistema di calcolo della percentuale di ingredienti biologici degli alimenti;
  ii) al numero di codice e/o al nome dell'autorità o dell'organismo di controllo.
 2. I prodotti ottenuti, condizionati ed etichettati anteriormente al 1° gennaio 2009 a norma del Reg. CEE n. 2092/91 possono continuare ad essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino ad esaurimento delle scorte.
 3. Il materiale da imballaggio a norma del Reg. CEE n. 2092/91 può continuare ad essere utilizzato per i prodotti commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino al 1°gennaio 2012, purchè i prodotti siano conformi ai requisiti del Reg. CE n. 834/2007.

Scarica il Reg. CE 834/2007

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_it