Il successivo Reg. (CE) N. 889/2008 della commissione
del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007
del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,
per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli è
stato pubblicato sulla GUUE L 250 del 18/09/2008.
Questo ulteriore regolamento era molto atteso: il Reg. (CE) 834/2007, infatti, indica sinteticamente
obiettivi, principi e norme generali della produzione biologica, ma è il Reg. (CE) 889/2008 a stabilirne le norme
più specifiche e dettagliate.
Si ricorda ai Sigg. Operatori che il Reg. (CE) 889/2008, recante le modalità di
applicazione del nuovo regolamento, al Titolo V , Capo 2, Articolo 95
"Misure transitorie", specifica quanto segue:
Reg (CE) 889/2008, Articolo 95
1. Durante un periodo transitorio che
termina il 1°luglio 2010,
gli operatori possono continuare ad utilizzare, ai fini dell'etichettatura, le
disposizioni previste dal Reg. CEE n. 2092/91 in
relazione:
i) al sistema di
calcolo della percentuale di ingredienti biologici
degli alimenti;
ii) al numero di codice e/o al nome
dell'autorità o dell'organismo di controllo.
2. I prodotti
ottenuti, condizionati ed etichettati anteriormente al 1° gennaio
3. Il materiale
da imballaggio a norma del Reg. CEE n. 2092/91 può
continuare ad essere utilizzato per i prodotti commercializzati con termini che
fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino al 1°gennaio 2012, purchè i prodotti siano conformi ai requisiti del Reg. CE n. 834/2007.
Scarica il Reg. CE 834/2007
Per ulteriori
informazioni: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_it