Decreto Legislativo 29 aprile 2006, n. 217
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141
del 20 giugno 2006 - Supplemento Ordinario n. 152
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
Legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 13;
Visto
il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 ottobre 2003, relativo ai concimi;
Visto
il regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive
modificazioni;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27
aprile 2006;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia
e delle finanze, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio,
per gli affari regionali e delle attività produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1.
Il presente decreto si applica ai:
a) prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento
(CE) n. 2003/2003;
b) concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi
sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati negli
allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13.
Art. 2.
Definizioni
1.
Ai sensi del presente decreto si intendono per «fertilizzanti» qualsiasi prodotto o materiale
di seguito definito:
a) «concimi»: prodotti la cui funzione principale e'
fornire elementi nutritivi alle piante. I concimi si suddividono in «concimi CE» e «concimi nazionali» i cui tipi e caratteristiche
sono riportati rispettivamente nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato
1;
b) «elementi chimici della fertilita», sono considerati:
1) «elementi nutritivi principali»: esclusivamente gli elementi
azoto, fosforo e potassio;
2) «elementi nutritivi secondari»: gli elementi calcio,
magnesio, sodio e zolfo;
c) «microelementi»: gli elementi boro, cobalto, rame, ferro,
manganese, molibdeno e zinco, essenziali alle piante in quantità esigue in
confronto a quelle degli elementi
nutritivi principali e secondari;
d) «carbonio organico di origine biologica»: il
carbonio organico costituente di prodotti di origine vegetale o animale o
derivante direttamente da detti prodotti con esclusione di qualsiasi forma
di carbonio organico di sintesi;
e) «azoto organico»: l'azoto contenuto in composti chimici organici di origine vegetale oppure animale o derivante direttamente
da detti prodotti;
f) «concime minerale»: un concime nel quale gli
elementi nutritivi dichiarati sono presenti sotto forma di composti minerali
ottenuti mediante estrazione o processi fisici e/o chimici industriali. Per
convenzione possono essere classificati come concimi minerali la calciocianammide
e l'urea e i suoi prodotti di condensazione e associazione, nonche' i concimi contenenti microelementi chelati o complessati;
g) «microelemento chelato»: un microelemento legato ad una delle molecole organiche elencate
nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;
h) «microelemento complessato»: un microelemento legato
ad una delle molecole elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato
1;
i) «tipo di fertilizzante»: fertilizzanti che hanno la medesima denominazione
tipologica, quale specificata nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e negli
allegati 1, 2, 3, 4, 5, e 6;
l) «concime semplice»: un concime azotato, fosfatico
o potassico per il quale sia dichiarabile unicamente il titolo di uno degli
elementi nutritivi principali;
m) «concime composto»: un concime per il quale
sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali,
ottenuto per via chimica o per miscelazione ovvero mediante una combinazione
di questi due metodi;
n) «concime complesso»: un concime composto, ottenuto
per reazione chimica, per soluzione od allo stato solido per granulazione,
per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi
principali. Per i concimi di questo tipo allo stato solido ogni granello contiene
tutti gli elementi nutritivi dichiarati;
o) «concime ottenuto da miscelazione»: un concime ottenuto miscelando a secco più concimi, senza che si producano reazioni chimiche;
p) «concime organico»: un concime derivato da materiali organici di origine animale o vegetale, costituito da composti organici
ai quali gli elementi principali della fertilità sono chimicamente legati
in forma organica o comunque fanno parte integrante della matrice;
q) «concime organo-minerale»: un concime ottenuto
per reazione o miscela di uno o più concimi organici e/o di una o più matrici
organiche, all'uopo autorizzate nell'allegato 5, con uno o più concimi minerali;
r) «matrice organica»: prodotto organico di origine
naturale, merceologicamente identificabile con uno
di quelli descritti fra i tipi dell'allegato 5 e destinato alla produzione
di concimi organici ed organo-minerali;
s) «concime fogliare»: un concime adatto per l'applicazione
e l'assunzione dell'elemento nutritivo all'apparato fogliare di una coltura;
t) «concime fluido»: un concime in sospensione o in soluzione;
u) «concime in soluzione»: un concime fluido privo di particelle
solide;
v) «concime in sospensione»: un concime bifase
nel quale le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida;
z) «ammendanti»: i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche
fisiche e/o chimiche e/o l'attività biologica, i cui tipi e caratteristiche
sono riportati nell'allegato 2;
aa) «correttivi»:
i materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente
per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti
da reazione, salinità, tenore in sodio, i cui tipi e caratteristiche sono
riportati nell'allegato 3;
bb) «substrati
di coltivazione»: i materiali diversi dai suoli in situ, dove sono coltivati vegetali, i cui tipi e caratteristiche
sono riportati nell'allegato 4;
cc) «prodotti
ad azione specifica»: i prodotti che apportano ad un altro fertilizzante e/o
al suolo e/o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento
degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico,
i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 6.
2.
Inoltre, ai sensi del presente decreto, si intendono per:
a) «dichiarazione»: la precisazione della concentrazione dei parametri quantitativi
garantita entro tolleranze specificate e dei parametri o caratteristiche qualitativi altrimenti garantiti;
b) «fertilizzanti per l'agricoltura biologica»: i fertilizzanti per i quali
e' consentito l'uso, secondo il metodo di produzione
biologico di cui al regolamento (CE) n. 2092/1991, e successive modificazioni,
individuati e definiti nell'allegato 13;
c) «titolo dichiarato»: la percentuale di peso della caratteristica o delle
caratteristiche previste nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e negli allegati
ove questo e' previsto, da dichiarare da parte del
fabbricante, riferita al «tal quale», cioe' al peso
del prodotto così come viene commercializzato, salvo casi espressamente indicati
negli allegati. Per i prodotti fluidi e' ammessa
in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso-peso anche la dichiarazione
del titolo in peso-volume a 20 °C;
d) «tolleranza»: la deviazione consentita del valore misurato
del titolo dal suo valore dichiarato;
e) «norme europee»:
norme CEN (Comitato europeo di normalizzazione) ufficialmente riconosciute
dalla Comunità, i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Comunità europea;
f) «imballaggio»: l'involucro chiudibile ermeticamente,
utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e fornire fertilizzanti con
una capacità non superiore ai
1000 kg;
g) «sfuso»: un fertilizzante non imballato;
h) «immissione sul mercato»: la fornitura di fertilizzante
a titolo oneroso o gratuita, o immagazzinamento finalizzato alla fornitura.
L'importazione di un fertilizzante nel territorio doganale della Comunità
europea e' considerata immissione sul mercato;
i) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione
del fertilizzante sul mercato; in particolare, e' considerato fabbricante il produttore, l'importatore, il
confezionatore che lavora per conto proprio, o ogni persona che modifichi
le caratteristiche di un fertilizzante. Tuttavia, non e'
considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche
del fertilizzante.
Art. 3.
Limiti di tolleranza
1.
I titoli dichiarati nei concimi CE, nei concimi nazionali e negli altri fertilizzanti devono essere
conformi ai limiti di tolleranza stabiliti nell'allegato 7.
2.
I limiti di tolleranza di cui al comma 1 devono tener conto delle variazioni
in termini di fabbricazione, campionamento e analisi; pertanto, le tolleranze
includono le incertezze di misura associate ai metodi analitici utilizzati
ai fini del controllo.
3.
Il fabbricante non può trarre sistematicamente profitto dai limiti di tolleranza
indicati nell'allegato 7.
4.
Le modalità di accertamento dello sfruttamento sistematico
delle tolleranze sono stabilite nell'allegato 12.
Art. 4.
Immissione sul mercato
1.
I fertilizzanti possono essere immessi in commercio qualora siano soddisfatte
le prescrizioni riportate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nel presente
decreto.
2.
I prodotti di cui agli allegati 1, 2, 5, 6 e 13 che utilizzano nella composizione
prodotti trasformati di origine animale possono essere
immessi sul mercato purche' questi ultimi siano
conformi ai requisiti ed alle norme di trasformazione previsti dal regolamento
(CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, sempre che tali prodotti di
origine animale ricadano nel campo di applicazione del citato regolamento.
Art. 5.
Clausola di salvaguardia
1.
La circolazione e l'immissione sul mercato dei fertilizzanti conformi alle
disposizioni del presente decreto possono essere vietate o subordinate a condizioni
particolari con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con i Ministri interessati, quando i predetti fertilizzanti abbiano
caratteristiche che possano rappresentare un rischio per la sicurezza o la
salute delle persone, degli animali o delle piante ovvero un rischio per l'ambiente
o per la pubblica sicurezza.
2.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali informa immediatamente gli
altri Stati membri e la Commissione europea, motivando la sua decisione.
Art. 6.
Norme per il controllo delle caratteristiche
1.
I fertilizzanti immessi in commercio sono sottoposti al controllo per l'accertamento
della conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003 e del
presente decreto.
2.
L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformità rispetto
ai tipi di fertilizzanti e l'osservanza dei titoli dichiarati di
elementi fertilizzanti oppure dei titoli dichiarati delle forme e delle
solubilità di tali elementi e' accertata, all'atto dei controlli ufficiali,
con i metodi di campionamento ed analisi adottati con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentito il parere della Commissione
di cui all'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, tenendo conto
delle tolleranze indicate nell'allegato 7. Il Ministero delle politiche agricole
e forestali, previo parere della Commissione di cui all'articolo
44 della citata legge n. 82 del 2006, aggiorna le modalità necessarie
per evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze, di cui all'allegato
12.
3.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali pubblica annualmente l'elenco
dei laboratori presenti nel territorio nazionale che sono
competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei
prodotti di cui al campo di applicazione del presente decreto. Tali laboratori
devono rispondere ai requisiti di cui all'allegato 11.
4.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasmette al Ministero delle
attività produttive, per la successiva notifica alla Commissione europea,
l'elenco dei laboratori competenti a prestare servizi necessari per verificare
la rispondenza dei concimi CE.
Art. 7.
Concimi CE e nazionali a base di nitrato ammonico
ad elevato titolo di azoto
1.
Ai fini del presente articolo, per concimi a base di nitrato ammonico
ad elevato titolo d'azoto, semplici o composti, si intendono
prodotti a base di nitrato ammonico fabbricati per
l'impiego in quanto concimi e contenenti più del 28 per cento di azoto in
termini di massa in relazione al nitrato ammonico.
Questo tipo di concimi può contenere sostanze inorganiche o inerti. Qualsiasi
sostanza impiegata nella fabbricazione di questo tipo di concimi non
deve aumentarne la sensibilità al calore o la tendenza alla detonazione.
2.
Il fabbricante garantisce che i concimi semplici o composti a base di nitrato
ammonico ad elevato titolo d'azoto rispettano le
disposizioni di cui all'allegato 9.
3.
Il fabbricante garantisce altresì che ogni tipo di concime CE a base di nitrato
ammonico ad elevato titolo di
azoto ha superato la prova di detonabilità, eseguita secondo le modalità previste nell'allegato
9.
4.
Le verifiche, l'analisi e la sperimentazione a fini
ufficiali di controllo dei concimi semplici o composti a base di nitrato ammonico
ad elevato titolo d'azoto di cui al presente articolo sono eseguite secondo
i metodi di cui all'allegato 9.
5.
Per garantire la tracciabilità dei concimi CE a
base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto
immessi sul mercato, il fabbricante conserva la registrazione dei nomi e degli
indirizzi dei siti e degli operatori dei siti presso i quali sono prodotti
i concimi e i loro principali componenti. Tale registrazione
e' resa disponibile per fini ispettivi da parte degli
Stati membri, fintantoche' il concime e' immesso
sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione
sul mercato.
6.
I concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto
sono forniti agli utenti finali unicamente in appositi imballaggi.
Art. 8.
Tracciabilità
1.
Ai fini della tracciabilità dei prodotti di
cui al presente decreto, sono istituiti presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali, Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari,
il «Registro dei fertilizzanti» di cui all'allegato 13, che contiene una sezione
specifica per quelli consentiti in agricoltura biologica, ed il «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» di cui all'allegato 14.
L'iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti deve essere richiesta
dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato. L'iscrizione
al Registro dei fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima
dell'immissione del fertilizzante sul mercato limitatamente ai fertilizzanti
di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
2.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3,
il fabbricante per garantire la tracciabilità dei concimi CE e degli altri fertilizzanti,
conserva registrazione sull'origine dei concimi. Essa e'
messa a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi, fintantoche'
il concime e' immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante
ne ha cessato l'immissione sul mercato.
3.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione
tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9, provvede alle
iscrizioni nel Registro dei fertilizzanti e nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti.
4.
L'istituzione, la gestione e la conservazione dei Registri di cui al comma
1, si effettuano da parte del Ministero delle politiche
agricole e forestali con le risorse umane e strumentali già disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
Art. 9.
Commissione
1.
Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e'
istituita una Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito
di esprimere il proprio parere su questioni di particolare rilevanza a livello
comunitario e nazionale attinenti al settore dei fertilizzanti, nonche'
sulle modifiche da apportare agli allegati al presente decreto.
2.
La Commissione e' composta da:
a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali,
di cui uno con funzioni di presidente e due appartenenti all'Ispettorato centrale
repressione frodi;
b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
c) due rappresentanti del Ministero delle attività produttive;
d) un rappresentante del Ministero della salute;
e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (Agenzia
delle dogane, area centrale verifiche e controlli tributi
doganali ed accise - Laboratori chimici);
f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio;
g) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
h) un rappresentante dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici;
i) tre rappresentanti delle organizzazioni di produttori
di fertilizzanti, designati dalle Associazioni nazionali di categoria più
rappresentative;
l) tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati
dalle Associazioni di categoria più rappresentative;
m) un rappresentante dei commercianti, designato dall'Associazione
nazionale di categoria più rappresentativa;
n) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti,
designato dall'Associazione nazionale di categoria più rappresentativa;
o) un rappresentante regionale designato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano;
p) cinque esperti in materia di fertilizzanti, così suddivisi:
quattro docenti universitari ed uno in rappresentanza del Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione
in agricoltura - Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, scelti
dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
3.
I componenti della Commissione, ad eccezione di quelli
di cui al comma 2, lettera p), in caso di impedimento possono delegare
formalmente loro sostituti, di volta in volta.
4.
La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti
possono essere riconfermati non più di una volta. Ove le designazioni non
pervengano in tempo utile, la Commissione può regolarmente funzionare qualora
sia stata nominata la metà più uno dei componenti.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario
del Ministero delle politiche agricole e forestali coadiuvato da un membro
della Commissione stessa.
5.
Ai componenti della Commissione ed ai loro sostituti
non spetta alcun compenso o rimborso spese.
Art. 10.
Inserimento di nuovi fertilizzanti e modifiche degli allegati
1.
All'inserimento di nuovi concimi nazionali, ammendanti, correttivi, substrati
di coltura, matrici organiche, prodotti ad azione specifica,
rispettivamente negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, alla definizione di nuovi
tipi di fertilizzanti ed alle altre modifiche degli allegati 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 e 14 si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti
di cui all'articolo 9.
2.
La domanda di inserimento di nuovi prodotti o la
richiesta di definizione di nuovi tipi deve essere inoltrata al Ministero
delle politiche agricole e forestali, corredandola della necessaria documentazione
tecnica, di cui all'allegato 10, nonche' della specifica
indicazione dei metodi di analisi. I metodi presentati a corredo della domanda
devono essere visionati dalla Commissione di cui all'articolo 44 della legge
20 febbraio 2006, n. 82, al fine di verificarne la applicabilità al prodotto in corso di inserimento ed iniziare
o meno l'attività necessaria per la successiva ufficializzazione.
Art. 11.
Misure di controllo
1.
L'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole
e forestali e il Ministero dell'economia e delle finanze (Agenzia delle dogane,
area centrale verifiche e controlli tributi doganali e accise
- Laboratori chimici) nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono attività
di controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto,
utilizzando a tal fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
2.
All'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle relative norme di
attuazione.
Art. 12.
S a n z i o n i
1.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce
o immette sul mercato fertilizzanti non compresi nel regolamento (CE) n. 2003/2003,
nel presente decreto e nei suoi allegati, e nella legislazione vigente nel
Paese dell'Unione europea di produzione, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da seimila euro a trentamila euro.
2.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce
o immette sul mercato fertilizzanti non conformi al regolamento (CE) n. 2003/2003
ed al presente decreto e ai suoi allegati, e' punito con le sanzioni amministrative
pecuniarie per ciascuna delle violazioni di seguito riportate:
a) da duemilacinquecento euro a seimila euro per
i concimi CE, per i concimi minerali nazionali, per i concimi organo-minerali
e per gli altri tipi di fertilizzanti nazionali, qualora la composizione non
corrisponda alle indicazioni obbligatorie ovvero facoltative previste dal
presente decreto e dai suoi allegati ovvero alle altre indicazioni facoltative
non previste. Nel caso in cui venga calcolato il
grado di irregolarità espresso come \varepsilon
secondo i criteri riportati nell'allegato 12, per i fertilizzanti per i quali
questo e' applicabile, la sanzione amministrativa pecuniaria viene irrogata
secondo gli importi di seguito riportati:
1) valore di \varepsilon fino
a - 4 (incluso): da duemilacinquecento euro a seimila euro;
2) valore di \varepsilon compreso
tra - 4 e - 8 (incluso): da cinquemila euro a ventunomila euro;
3) valore di \varepsilon compreso
tra - 8 e - 12 (incluso): da seimilacinquecento euro a trentamila euro;
4) valore di \varepsilon inferiore
a - 12: da sedicimila euro a settantottomila euro.
Per
il calcolo del grado di irregolarità espresso come
\varepsilon per i fertilizzanti previsti dal presente
decreto si applicano al singolo campione i criteri riportati nel citato allegato12,
paragrafo c;
b) da duemilacinquecento euro a seimila euro, qualora
le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta ovvero sui documenti
previste dal presente decreto e dai suoi allegati, in tutto o in parte, manchino
o non siano conformi a quanto prescritto;
c) da ottomila euro a ventunomila euro, qualora risulti
che le tolleranze di cui all'allegato 7 siano state sistematicamente messe
a profitto. In particolare, per il controllo dello sfruttamento delle tolleranze
da parte di un fabbricante per i concimi minerali semplici e composti, sia
CE che nazionali e per i concimi organo-minerali, si applicano
i criteri di calcolo previsti dal citato allegato 12;
d) da cinquemila euro a dodicimila euro, ivi comprese le spese di messa
in sicurezza della partita di fertilizzante da addebitare al fabbricante,
qualora siano immessi sul mercato concimi CE e nazionali a base di nitrato
di ammonio ad elevato titolo di azoto in violazione delle disposizioni
di cui all'articolo 7 e all'allegato 9. Resta inteso che qualora si rinvenga
una partita di fertilizzante sprovvista del certificato relativo alla prova
di detonabilità il fabbricante e' perseguibile penalmente;
e) da cinquemila
euro a diecimila euro, qualora non abbia ottemperato all'obbligo di cui all'articolo
8, comma 1;
f) da seimila euro a dodicimila euro, qualora non
abbia ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 2;
g) da duemila euro a seimila euro nell'ipotesi di irregolarità
delle registrazioni di cui all'articolo 8, comma 2;
h) da seimila euro a dodicimila euro se alla richiesta
dell'organo di controllo si rifiuta di esibire la documentazione di cui all'articolo
8, comma 2, o non la conserva per almeno due anni.
3.
Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 non si applicano al commerciante
che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo fertilizzanti in confezioni
originali, qualora la non conformità alle norme del presente decreto e dei
suoi allegati riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti
e purche' la confezione originale non presenti alterazione
ovvero il commerciante non sia a conoscenza dell'avvenuta alterazione o manomissione
del fertilizzante.
4.
Gli organi di controllo di cui all'articolo 11, ove constatino le irregolarità
di cui alle lettere f), g), ed h) del comma 2 del
presente articolo, diffidano l'interessato ad adempiere
alle prescrizioni contenute nelle norme violate entro il termine di quindici
giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida. In caso di mancata ottemperanza
alle prescrizioni contenute nella diffida entro il suddetto termine, gli organi
di controllo procedono ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tale ipotesi e' escluso il pagamento
in misura ridotta di cui all'articolo 16 della citata legge.
Art. 13.
Autorità competente ad irrogare le sanzioni
1.
L'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative indicate all'articolo 12
e' l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche
agricole e forestali che provvede utilizzando a tale fine le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si applicano le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di
attuazione.
Art. 14.
T a r i f f e
1.
Gli oneri derivanti dalle attività di cui all'articolo 10
sono coperti con gli introiti conseguenti al pagamento dalle tariffe stabilite
sulla base del costo effettivo del servizio. Le predette somme saranno
versate su apposito capitolo d'entrata del Ministero
delle politiche agricole e forestali per essere successivamente destinate
alla copertura dei relativi costi.
2.
Gli importi di cui al comma 1 sono fissati con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 15.
Norme transitorie e finali
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti
nazionali prodotti e commercializzati in conformità alla normativa vigente
prima di tale data.
2.
Il fabbricante di fertilizzanti già immessi sul mercato prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, si iscrive al Registro dei
fertilizzanti ovvero al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti di cui all'articolo
8 entro il termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3.
Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico recepite con il presente decreto, e' data
attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Art. 16.
Clausola di cedevolezza
1.
In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti
a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, si applicano sino alla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da
ciascuna regione e provincia autonoma.
Art. 17.
Abrogazioni
1.
E' abrogata la legge 19 ottobre 1984, n. 748.